Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La divisione ereditaria sconta il prezzo valore   Data : 06/04/2016
La divisione ereditaria sconta il prezzo valore
La divisione è un atto avente natura dichiarativa soggetto, in linea di principio, all'imposta di registro dell'1% a norma dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Tuttavia, ove la divisione preveda "conguagli", anche non corrisposti, essa è tassata come vendita ove il conguaglio sia superiore al 5% del valore della quota di diritto.
La corretta tassazione della divisione impone, quindi, in primo luogo, di determinare il valore della massa comune, per poi procedere a determinare il valore della quota di fatto e della quota di diritto, in modo da confrontare i due valori e verificare se vi siano "conguagli".
Ove la comunione abbia natura ereditaria e si componga di soli immobili, per la determinazione del loro valore, quindi, è corretto fare riferimento al valore venale, come disposto dall'art. 14 del DLgs. 346/90, ma l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è limitata dalla valutazione automatica, ai sensi dell'art. 52 co. 4 e 5 del DPR 131/86 (atteso che la divisione, non integrando una "cessione" non incontra il limite del "prezzo valore", posto dall'art. 52 co. 5-bis).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 29.5.2013 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2016 - "Per le divisioni senza conguaglio prezzo valore non applicabile" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego