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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: La divisione ereditaria sconta il prezzo valore   Data : 06/04/2016
La divisione ereditaria sconta il prezzo valore
La divisione è un atto avente natura dichiarativa soggetto, in linea di principio, all'imposta di registro dell'1% a norma dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Tuttavia, ove la divisione preveda "conguagli", anche non corrisposti, essa è tassata come vendita ove il conguaglio sia superiore al 5% del valore della quota di diritto.
La corretta tassazione della divisione impone, quindi, in primo luogo, di determinare il valore della massa comune, per poi procedere a determinare il valore della quota di fatto e della quota di diritto, in modo da confrontare i due valori e verificare se vi siano "conguagli".
Ove la comunione abbia natura ereditaria e si componga di soli immobili, per la determinazione del loro valore, quindi, è corretto fare riferimento al valore venale, come disposto dall'art. 14 del DLgs. 346/90, ma l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è limitata dalla valutazione automatica, ai sensi dell'art. 52 co. 4 e 5 del DPR 131/86 (atteso che la divisione, non integrando una "cessione" non incontra il limite del "prezzo valore", posto dall'art. 52 co. 5-bis).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 29.5.2013 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2016 - "Per le divisioni senza conguaglio prezzo valore non applicabile" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego