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Data Titolo Sezione Autore
10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”   Data : 06/04/2016
Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, le società non operative (per ricavi insufficienti o per perdite sistematiche), qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che non consentono il raggiungimento dei ricavi minimi o del reddito minimo, possono disapplicare la relativa disciplina, anche senza presentare interpello, evitando le penalizzazioni previste.
In merito alle penalizzazioni IVA, la circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società deve attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione IVA.
In mancanza di precisazioni con riferimento alla compensazione del credito IVA, l'Autore ritiene che, qualora il contribuente, ritenendo sussistere le condizioni, disapplichi la disciplina, lo stesso possa utilizzare il credito in compensazione, fermo restando il rischio di successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle ipotesi di interposizione fittizia, la circ. 9/2016 specifica che tale fattispecie non rientra tra quelle per cui può essere presentato il cosiddetto interpello "antiabuso".
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - DLgs. 24.9.2015 n. 156
Sezione:   Autore : S.M.Perego