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26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Istituito il Comitato per la formazione continua dei revisori S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”   Data : 06/04/2016
Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, le società non operative (per ricavi insufficienti o per perdite sistematiche), qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che non consentono il raggiungimento dei ricavi minimi o del reddito minimo, possono disapplicare la relativa disciplina, anche senza presentare interpello, evitando le penalizzazioni previste.
In merito alle penalizzazioni IVA, la circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società deve attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione IVA.
In mancanza di precisazioni con riferimento alla compensazione del credito IVA, l'Autore ritiene che, qualora il contribuente, ritenendo sussistere le condizioni, disapplichi la disciplina, lo stesso possa utilizzare il credito in compensazione, fermo restando il rischio di successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle ipotesi di interposizione fittizia, la circ. 9/2016 specifica che tale fattispecie non rientra tra quelle per cui può essere presentato il cosiddetto interpello "antiabuso".
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - DLgs. 24.9.2015 n. 156
Sezione:   Autore : S.M.Perego