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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
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Titolo: Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”   Data : 06/04/2016
Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, le società non operative (per ricavi insufficienti o per perdite sistematiche), qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che non consentono il raggiungimento dei ricavi minimi o del reddito minimo, possono disapplicare la relativa disciplina, anche senza presentare interpello, evitando le penalizzazioni previste.
In merito alle penalizzazioni IVA, la circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società deve attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione IVA.
In mancanza di precisazioni con riferimento alla compensazione del credito IVA, l'Autore ritiene che, qualora il contribuente, ritenendo sussistere le condizioni, disapplichi la disciplina, lo stesso possa utilizzare il credito in compensazione, fermo restando il rischio di successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle ipotesi di interposizione fittizia, la circ. 9/2016 specifica che tale fattispecie non rientra tra quelle per cui può essere presentato il cosiddetto interpello "antiabuso".
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - DLgs. 24.9.2015 n. 156
Sezione:   Autore : S.M.Perego