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12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”   Data : 06/04/2016
Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, le società non operative (per ricavi insufficienti o per perdite sistematiche), qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che non consentono il raggiungimento dei ricavi minimi o del reddito minimo, possono disapplicare la relativa disciplina, anche senza presentare interpello, evitando le penalizzazioni previste.
In merito alle penalizzazioni IVA, la circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società deve attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione IVA.
In mancanza di precisazioni con riferimento alla compensazione del credito IVA, l'Autore ritiene che, qualora il contribuente, ritenendo sussistere le condizioni, disapplichi la disciplina, lo stesso possa utilizzare il credito in compensazione, fermo restando il rischio di successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle ipotesi di interposizione fittizia, la circ. 9/2016 specifica che tale fattispecie non rientra tra quelle per cui può essere presentato il cosiddetto interpello "antiabuso".
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - DLgs. 24.9.2015 n. 156
Sezione:   Autore : S.M.Perego