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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Spesometro al rinvio   Data : 07/04/2016
Spesometro al rinvio
Con il provvedimento 6.4.2016 n. 49798, accompagnato dal comunicato stampa n. 66/2016, l'Agenzia delle Entrate ha previsto alcuni esoneri dalla presentazione dello "spesometro" per l'annualità 2015:
- per le Amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome, l'esonero dall'adempimento è integrale;
- per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all'art. 22 del DPR 633/72, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
- per le agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.
Rispetto a quanto annunciato nel comunicato stampa 1.4.2016 n. 64, dunque, sono differenziate le soglie per l'esonero parziale dall'adempimento dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggio.
La scadenza del termine di trasmissione dello "spesometro" per i dati relativi al 2015 resta confermata nella data dell'11.4.2016, per i soggetti IVA mensili, e nella data del 20.4.2016, per i soggetti IVA trimestrali.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Esoneri dallo spesometro differenziati per commercianti e agenzie di viaggio" - Gazzera - Greco
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego