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26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
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28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
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Records 2281 to 2290 of 2397
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Titolo: Spesometro al rinvio   Data : 07/04/2016
Spesometro al rinvio
Con il provvedimento 6.4.2016 n. 49798, accompagnato dal comunicato stampa n. 66/2016, l'Agenzia delle Entrate ha previsto alcuni esoneri dalla presentazione dello "spesometro" per l'annualità 2015:
- per le Amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome, l'esonero dall'adempimento è integrale;
- per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all'art. 22 del DPR 633/72, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
- per le agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.
Rispetto a quanto annunciato nel comunicato stampa 1.4.2016 n. 64, dunque, sono differenziate le soglie per l'esonero parziale dall'adempimento dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggio.
La scadenza del termine di trasmissione dello "spesometro" per i dati relativi al 2015 resta confermata nella data dell'11.4.2016, per i soggetti IVA mensili, e nella data del 20.4.2016, per i soggetti IVA trimestrali.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Esoneri dallo spesometro differenziati per commercianti e agenzie di viaggio" - Gazzera - Greco
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego