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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri   Data : 07/04/2016
Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri
In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 6.4.2016 n. 66, gli operatori del settore sanitario che hanno trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- sono esonerati "dall'obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA" (in questo senso va letta la norma agevolativa di cui all'art. 1 co. 953 della L. 208/2015);
- possono comunque riportare i suddetti dati nel modello polivalente, ai fini dello "spesometro", qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.
Per tutti i dati che non hanno costituito oggetto di comunicazione al Sistema "TS", gli operatori del settore sanitario sono comunque tenuti all'indicazione nello "spesometro", ivi compresi i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai fini IVA di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24, § 2.1).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Medici obbligati allo spesometro per le spese non trasmesse al Sistema TS" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego