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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
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25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
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Titolo: Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri   Data : 07/04/2016
Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri
In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 6.4.2016 n. 66, gli operatori del settore sanitario che hanno trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- sono esonerati "dall'obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA" (in questo senso va letta la norma agevolativa di cui all'art. 1 co. 953 della L. 208/2015);
- possono comunque riportare i suddetti dati nel modello polivalente, ai fini dello "spesometro", qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.
Per tutti i dati che non hanno costituito oggetto di comunicazione al Sistema "TS", gli operatori del settore sanitario sono comunque tenuti all'indicazione nello "spesometro", ivi compresi i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai fini IVA di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24, § 2.1).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Medici obbligati allo spesometro per le spese non trasmesse al Sistema TS" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego