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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri   Data : 07/04/2016
Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri
In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 6.4.2016 n. 66, gli operatori del settore sanitario che hanno trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- sono esonerati "dall'obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA" (in questo senso va letta la norma agevolativa di cui all'art. 1 co. 953 della L. 208/2015);
- possono comunque riportare i suddetti dati nel modello polivalente, ai fini dello "spesometro", qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.
Per tutti i dati che non hanno costituito oggetto di comunicazione al Sistema "TS", gli operatori del settore sanitario sono comunque tenuti all'indicazione nello "spesometro", ivi compresi i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai fini IVA di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24, § 2.1).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Medici obbligati allo spesometro per le spese non trasmesse al Sistema TS" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego