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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri   Data : 07/04/2016
Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri
In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 6.4.2016 n. 66, gli operatori del settore sanitario che hanno trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- sono esonerati "dall'obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA" (in questo senso va letta la norma agevolativa di cui all'art. 1 co. 953 della L. 208/2015);
- possono comunque riportare i suddetti dati nel modello polivalente, ai fini dello "spesometro", qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.
Per tutti i dati che non hanno costituito oggetto di comunicazione al Sistema "TS", gli operatori del settore sanitario sono comunque tenuti all'indicazione nello "spesometro", ivi compresi i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai fini IVA di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24, § 2.1).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 49798 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2016 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2016 - "Medici obbligati allo spesometro per le spese non trasmesse al Sistema TS" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego