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30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF   Data : 08/04/2016
Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell'immobile ceduto, accertato ai fini dell'imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest'ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma - aggiunge la Corte - è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio - ormai superato - secondo cui l'Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l'onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.
Fonte: Cass. 30.3.2016 n. 6135 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "Accertamento di plusvalenze senza automatismi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego