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04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF   Data : 08/04/2016
Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell'immobile ceduto, accertato ai fini dell'imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest'ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma - aggiunge la Corte - è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio - ormai superato - secondo cui l'Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l'onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.
Fonte: Cass. 30.3.2016 n. 6135 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "Accertamento di plusvalenze senza automatismi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego