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16/04/2018 Riscossione - Non sempre č possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
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Titolo: Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF   Data : 08/04/2016
Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell'immobile ceduto, accertato ai fini dell'imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest'ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma - aggiunge la Corte - è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio - ormai superato - secondo cui l'Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l'onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.
Fonte: Cass. 30.3.2016 n. 6135 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "Accertamento di plusvalenze senza automatismi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego