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09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego

Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF   Data : 08/04/2016
Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell'immobile ceduto, accertato ai fini dell'imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest'ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma - aggiunge la Corte - è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio - ormai superato - secondo cui l'Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l'onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.
Fonte: Cass. 30.3.2016 n. 6135 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "Accertamento di plusvalenze senza automatismi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego