Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF   Data : 08/04/2016
Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell'immobile ceduto, accertato ai fini dell'imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest'ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma - aggiunge la Corte - è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio - ormai superato - secondo cui l'Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l'onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.
Fonte: Cass. 30.3.2016 n. 6135 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "Accertamento di plusvalenze senza automatismi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego