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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF   Data : 11/04/2016
Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF
La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 ha, tra l'altro, fornito indicazioni in merito alla compilazione di UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015.
Circa l'esclusione dall'assoggettamento alle ritenute alla fonte dei ricavi o compensi percepiti durante il regime, la circolare consente il ricorso al rigo RS40 di UNICO 2016 PF per l'indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione, quale alternativa all'istanza di rimborso.
Relativamente all'obbligo di indicazione nel quadro RS di UNICO di alcuni dati relativi all'attività (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi) quale conseguenza dell'esclusione dagli studi di settore, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Anche per i forfetari ritenute subite per errore scomputabili nel rigo RS40" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego