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30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
08/12/2018 Forum Fattura elettronica 5.12.2018 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF   Data : 11/04/2016
Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF
La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 ha, tra l'altro, fornito indicazioni in merito alla compilazione di UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015.
Circa l'esclusione dall'assoggettamento alle ritenute alla fonte dei ricavi o compensi percepiti durante il regime, la circolare consente il ricorso al rigo RS40 di UNICO 2016 PF per l'indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione, quale alternativa all'istanza di rimborso.
Relativamente all'obbligo di indicazione nel quadro RS di UNICO di alcuni dati relativi all'attività (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi) quale conseguenza dell'esclusione dagli studi di settore, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Anche per i forfetari ritenute subite per errore scomputabili nel rigo RS40" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego