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Data Titolo Sezione Autore
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Le novità sugli interpelli   Data : 11/04/2016
Le novità sugli interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, in materia di interpelli, fornisce precisazioni in merito alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, le quali trovavo applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal 4.1.2016.
La circolare chiarisce che il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, ai fini del rispetto del requisito di preventività, vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a più periodi d'imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito - di regola la prima dichiarazione - la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria "anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi".
La non interferenza con le attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza costituisce una delle cause di inammissibilità (art. 5 co. 1 lett. f) del DLgs. 156/2015). Sul punto, la circ. 9/2016 osserva che l'inammissibilità:
- ricorre "non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza";
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza "ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili".
L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego