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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Le novità sugli interpelli   Data : 11/04/2016
Le novità sugli interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, in materia di interpelli, fornisce precisazioni in merito alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, le quali trovavo applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal 4.1.2016.
La circolare chiarisce che il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, ai fini del rispetto del requisito di preventività, vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a più periodi d'imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito - di regola la prima dichiarazione - la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria "anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi".
La non interferenza con le attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza costituisce una delle cause di inammissibilità (art. 5 co. 1 lett. f) del DLgs. 156/2015). Sul punto, la circ. 9/2016 osserva che l'inammissibilità:
- ricorre "non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza";
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza "ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili".
L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego