Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le novità sugli interpelli   Data : 11/04/2016
Le novità sugli interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, in materia di interpelli, fornisce precisazioni in merito alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, le quali trovavo applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal 4.1.2016.
La circolare chiarisce che il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, ai fini del rispetto del requisito di preventività, vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a più periodi d'imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito - di regola la prima dichiarazione - la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria "anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi".
La non interferenza con le attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza costituisce una delle cause di inammissibilità (art. 5 co. 1 lett. f) del DLgs. 156/2015). Sul punto, la circ. 9/2016 osserva che l'inammissibilità:
- ricorre "non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza";
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza "ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili".
L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego