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12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego

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Titolo: Le novità sugli interpelli   Data : 11/04/2016
Le novità sugli interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, in materia di interpelli, fornisce precisazioni in merito alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, le quali trovavo applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal 4.1.2016.
La circolare chiarisce che il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, ai fini del rispetto del requisito di preventività, vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a più periodi d'imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito - di regola la prima dichiarazione - la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria "anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi".
La non interferenza con le attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza costituisce una delle cause di inammissibilità (art. 5 co. 1 lett. f) del DLgs. 156/2015). Sul punto, la circ. 9/2016 osserva che l'inammissibilità:
- ricorre "non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza";
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza "ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili".
L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego