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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
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24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Le novità sugli interpelli   Data : 11/04/2016
Le novità sugli interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, in materia di interpelli, fornisce precisazioni in merito alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, le quali trovavo applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal 4.1.2016.
La circolare chiarisce che il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, ai fini del rispetto del requisito di preventività, vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a più periodi d'imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito - di regola la prima dichiarazione - la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria "anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi".
La non interferenza con le attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza costituisce una delle cause di inammissibilità (art. 5 co. 1 lett. f) del DLgs. 156/2015). Sul punto, la circ. 9/2016 osserva che l'inammissibilità:
- ricorre "non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza";
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza "ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili".
L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego