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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato   Data : 11/04/2016
Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato
Dal 15.4.2016 sarà possibile accedere ai modelli di dichiarazione precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poi procedere all'invio della dichiarazione dal 2.5.2016 al 7.7.2016, salvo proroghe.
I dati indicati nel precompilato vanno verificati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente al fine di assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità ricade direttamente sul contribuente o sul CAF/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità).
È opportuno reperire i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni spettanti, nonché gli scontrini "parlanti", le ricevute e le fatture per il riscontro delle spese mediche precaricate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le spese legate agli interventi edilizi sugli immobili, sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione e, nel caso di intervento per la riqualificazione energetica occorre verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione, il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dalla fine lavori).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.4.2016, p. 17 - "730 tra accesso e controlli" - Pegorin - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego