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Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato   Data : 11/04/2016
Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato
Dal 15.4.2016 sarà possibile accedere ai modelli di dichiarazione precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poi procedere all'invio della dichiarazione dal 2.5.2016 al 7.7.2016, salvo proroghe.
I dati indicati nel precompilato vanno verificati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente al fine di assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità ricade direttamente sul contribuente o sul CAF/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità).
È opportuno reperire i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni spettanti, nonché gli scontrini "parlanti", le ricevute e le fatture per il riscontro delle spese mediche precaricate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le spese legate agli interventi edilizi sugli immobili, sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione e, nel caso di intervento per la riqualificazione energetica occorre verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione, il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dalla fine lavori).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.4.2016, p. 17 - "730 tra accesso e controlli" - Pegorin - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego