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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato   Data : 11/04/2016
Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato
Dal 15.4.2016 sarà possibile accedere ai modelli di dichiarazione precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poi procedere all'invio della dichiarazione dal 2.5.2016 al 7.7.2016, salvo proroghe.
I dati indicati nel precompilato vanno verificati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente al fine di assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità ricade direttamente sul contribuente o sul CAF/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità).
È opportuno reperire i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni spettanti, nonché gli scontrini "parlanti", le ricevute e le fatture per il riscontro delle spese mediche precaricate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le spese legate agli interventi edilizi sugli immobili, sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione e, nel caso di intervento per la riqualificazione energetica occorre verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione, il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dalla fine lavori).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.4.2016, p. 17 - "730 tra accesso e controlli" - Pegorin - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego