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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato   Data : 11/04/2016
Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato
Dal 15.4.2016 sarà possibile accedere ai modelli di dichiarazione precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poi procedere all'invio della dichiarazione dal 2.5.2016 al 7.7.2016, salvo proroghe.
I dati indicati nel precompilato vanno verificati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente al fine di assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità ricade direttamente sul contribuente o sul CAF/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità).
È opportuno reperire i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni spettanti, nonché gli scontrini "parlanti", le ricevute e le fatture per il riscontro delle spese mediche precaricate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le spese legate agli interventi edilizi sugli immobili, sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione e, nel caso di intervento per la riqualificazione energetica occorre verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione, il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dalla fine lavori).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.4.2016, p. 17 - "730 tra accesso e controlli" - Pegorin - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego