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11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato   Data : 11/04/2016
Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato
Dal 15.4.2016 sarà possibile accedere ai modelli di dichiarazione precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poi procedere all'invio della dichiarazione dal 2.5.2016 al 7.7.2016, salvo proroghe.
I dati indicati nel precompilato vanno verificati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente al fine di assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità ricade direttamente sul contribuente o sul CAF/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità).
È opportuno reperire i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni spettanti, nonché gli scontrini "parlanti", le ricevute e le fatture per il riscontro delle spese mediche precaricate da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le spese legate agli interventi edilizi sugli immobili, sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione e, nel caso di intervento per la riqualificazione energetica occorre verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione, il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dalla fine lavori).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.4.2016, p. 17 - "730 tra accesso e controlli" - Pegorin - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego