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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”   Data : 11/04/2016
Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 formalizza le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.
Per quanto riguarda la decorrenza del regime di vantaggio, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno applicato tale regime per la nuova attività avviata nel 2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Con specifico riferimento al regime forfetario, è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dall'1.1.2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario.
La norma sui "super-ammortamenti" si applica solo alle imposte sui redditi e non ai fini dell'IRAP. Ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15.10.2015-31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Inoltre, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. 12/2016 conferma che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 le CU che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015.
Sono poi forniti chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili (agevolazione prima casa e cedolare secca); infine, possono beneficiare del "bonus mobili" i contribuenti che hanno sostenuto le spese d'acquisto entro il 2016 anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000,00 euro.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi il contenzioso e la riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2016 - "In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego