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07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
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Titolo: Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”   Data : 11/04/2016
Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 formalizza le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.
Per quanto riguarda la decorrenza del regime di vantaggio, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno applicato tale regime per la nuova attività avviata nel 2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Con specifico riferimento al regime forfetario, è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dall'1.1.2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario.
La norma sui "super-ammortamenti" si applica solo alle imposte sui redditi e non ai fini dell'IRAP. Ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15.10.2015-31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Inoltre, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. 12/2016 conferma che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 le CU che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015.
Sono poi forniti chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili (agevolazione prima casa e cedolare secca); infine, possono beneficiare del "bonus mobili" i contribuenti che hanno sostenuto le spese d'acquisto entro il 2016 anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000,00 euro.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi il contenzioso e la riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2016 - "In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego