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10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”   Data : 11/04/2016
Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 formalizza le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.
Per quanto riguarda la decorrenza del regime di vantaggio, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno applicato tale regime per la nuova attività avviata nel 2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Con specifico riferimento al regime forfetario, è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dall'1.1.2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario.
La norma sui "super-ammortamenti" si applica solo alle imposte sui redditi e non ai fini dell'IRAP. Ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15.10.2015-31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Inoltre, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. 12/2016 conferma che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 le CU che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015.
Sono poi forniti chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili (agevolazione prima casa e cedolare secca); infine, possono beneficiare del "bonus mobili" i contribuenti che hanno sostenuto le spese d'acquisto entro il 2016 anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000,00 euro.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi il contenzioso e la riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2016 - "In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego