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Data Titolo Sezione Autore
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego
02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: Agli agricoltori sconto INAIL del 20%   Data : 12/04/2016
Agli agricoltori sconto INAIL del 20%
Con determina n. 109/2016 del 31.3.2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
- risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- risulti attiva da almeno un biennio;
- dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
- non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Determina INAIL 31.3.2016 n. 109
Sezione:   Autore : S.M.Perego