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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Agli agricoltori sconto INAIL del 20%   Data : 12/04/2016
Agli agricoltori sconto INAIL del 20%
Con determina n. 109/2016 del 31.3.2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
- risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- risulti attiva da almeno un biennio;
- dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
- non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Determina INAIL 31.3.2016 n. 109
Sezione:   Autore : S.M.Perego