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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego
05/08/2015 Registro telematico degli oli - Prima guida operativa per una corretta tenuta e compilazione (Guida Min. Politiche agricole, alimentari e forestali 3.8.2015) S.M.Perego
05/08/2015 Contratti di solidarietà - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per il 2015 S.M.Perego

Records 981 to 990 of 2397
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Titolo: Agli agricoltori sconto INAIL del 20%   Data : 12/04/2016
Agli agricoltori sconto INAIL del 20%
Con determina n. 109/2016 del 31.3.2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
- risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- risulti attiva da almeno un biennio;
- dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
- non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Determina INAIL 31.3.2016 n. 109
Sezione:   Autore : S.M.Perego