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01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
16/10/2015 Alcune novità nella legge di stabilità S.M.Perego
02/02/2016 Alcune novità sulla rendita catastale dei macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione   Data : 12/04/2016
L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione
Le Sezioni Unite della Cassazione non si sono ancora pronunciate in merito al riconoscimento, o meno, dell'esenzione da IRAP nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Le pronunce delle Sezioni Unite assumono un'importanza notevole per consentire di far chiarezza in sede giudiziaria, in cui sono pendenti analoghe controversie, nonché per orientare eventuali scelte legislative volte a regolamentare in modo specifico la materia. 
Le questioni su cui dovrà pronunciarsi la Corte sono di seguito riepilogate.
Un primo intervento delle Sezioni Unite era stato richiesto con l'ordinanza di rinvio n. 5040/2015 circa la questione della rilevanza dell'impiego di personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP e, quindi, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l'ulteriore ordinanza n. 3870/2015, le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere se debbano scontare l'IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Infine, con l'ordinanza n. 6330/2015 veniva chiesto di definire l'assoggettamento ad IRAP dei medici di base che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego