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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione   Data : 12/04/2016
L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione
Le Sezioni Unite della Cassazione non si sono ancora pronunciate in merito al riconoscimento, o meno, dell'esenzione da IRAP nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Le pronunce delle Sezioni Unite assumono un'importanza notevole per consentire di far chiarezza in sede giudiziaria, in cui sono pendenti analoghe controversie, nonché per orientare eventuali scelte legislative volte a regolamentare in modo specifico la materia. 
Le questioni su cui dovrà pronunciarsi la Corte sono di seguito riepilogate.
Un primo intervento delle Sezioni Unite era stato richiesto con l'ordinanza di rinvio n. 5040/2015 circa la questione della rilevanza dell'impiego di personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP e, quindi, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l'ulteriore ordinanza n. 3870/2015, le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere se debbano scontare l'IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Infine, con l'ordinanza n. 6330/2015 veniva chiesto di definire l'assoggettamento ad IRAP dei medici di base che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego