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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
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Titolo: L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione   Data : 12/04/2016
L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione
Le Sezioni Unite della Cassazione non si sono ancora pronunciate in merito al riconoscimento, o meno, dell'esenzione da IRAP nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Le pronunce delle Sezioni Unite assumono un'importanza notevole per consentire di far chiarezza in sede giudiziaria, in cui sono pendenti analoghe controversie, nonché per orientare eventuali scelte legislative volte a regolamentare in modo specifico la materia. 
Le questioni su cui dovrà pronunciarsi la Corte sono di seguito riepilogate.
Un primo intervento delle Sezioni Unite era stato richiesto con l'ordinanza di rinvio n. 5040/2015 circa la questione della rilevanza dell'impiego di personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP e, quindi, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l'ulteriore ordinanza n. 3870/2015, le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere se debbano scontare l'IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Infine, con l'ordinanza n. 6330/2015 veniva chiesto di definire l'assoggettamento ad IRAP dei medici di base che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego