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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione   Data : 12/04/2016
L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione
Le Sezioni Unite della Cassazione non si sono ancora pronunciate in merito al riconoscimento, o meno, dell'esenzione da IRAP nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Le pronunce delle Sezioni Unite assumono un'importanza notevole per consentire di far chiarezza in sede giudiziaria, in cui sono pendenti analoghe controversie, nonché per orientare eventuali scelte legislative volte a regolamentare in modo specifico la materia. 
Le questioni su cui dovrà pronunciarsi la Corte sono di seguito riepilogate.
Un primo intervento delle Sezioni Unite era stato richiesto con l'ordinanza di rinvio n. 5040/2015 circa la questione della rilevanza dell'impiego di personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP e, quindi, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l'ulteriore ordinanza n. 3870/2015, le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere se debbano scontare l'IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Infine, con l'ordinanza n. 6330/2015 veniva chiesto di definire l'assoggettamento ad IRAP dei medici di base che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego