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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione   Data : 12/04/2016
L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione
Le Sezioni Unite della Cassazione non si sono ancora pronunciate in merito al riconoscimento, o meno, dell'esenzione da IRAP nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Le pronunce delle Sezioni Unite assumono un'importanza notevole per consentire di far chiarezza in sede giudiziaria, in cui sono pendenti analoghe controversie, nonché per orientare eventuali scelte legislative volte a regolamentare in modo specifico la materia. 
Le questioni su cui dovrà pronunciarsi la Corte sono di seguito riepilogate.
Un primo intervento delle Sezioni Unite era stato richiesto con l'ordinanza di rinvio n. 5040/2015 circa la questione della rilevanza dell'impiego di personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP e, quindi, l'assoggettamento ad imposta dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l'ulteriore ordinanza n. 3870/2015, le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere se debbano scontare l'IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Infine, con l'ordinanza n. 6330/2015 veniva chiesto di definire l'assoggettamento ad IRAP dei medici di base che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego