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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
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Titolo: L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata   Data : 13/04/2016
L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata
A norma del riformulato art. 17 del DPR 131/86, in caso di risoluzione del contratto di locazione, è necessario, entro 30 giorni:
- corrispondere l'imposta di registro (normalmente dovuta nella misura fissa di 67,00 euro);
- comunicare la risoluzione all'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato il contratto di locazione, mediante il modello RLI.
In caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30% o al 15% (se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni) di 67,00 euro.
La mancata comunicazione non è sanzionata, di per sé, salvo il caso in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, ipotesi in cui è dovuta una sanzione pari a 67,00 (ridotta a 35,00 euro ove la comunicazione avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni).
Ciò comporta, però, che la sanzione formale (mancata comunicazione nel caso in cui non sia dovuta l'imposta di registro, in quanto sostituita dalla cedolare secca) sia punita più gravemente del mancato versamento del registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l'opzione per la cedolare (nel qual caso si applica una sanzione pari a 20,10 o 10,05 euro).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2016 - "Costa di più non comunicare la risoluzione della locazione se c’è la cedolare" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego