Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata   Data : 13/04/2016
L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata
A norma del riformulato art. 17 del DPR 131/86, in caso di risoluzione del contratto di locazione, è necessario, entro 30 giorni:
- corrispondere l'imposta di registro (normalmente dovuta nella misura fissa di 67,00 euro);
- comunicare la risoluzione all'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato il contratto di locazione, mediante il modello RLI.
In caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30% o al 15% (se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni) di 67,00 euro.
La mancata comunicazione non è sanzionata, di per sé, salvo il caso in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, ipotesi in cui è dovuta una sanzione pari a 67,00 (ridotta a 35,00 euro ove la comunicazione avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni).
Ciò comporta, però, che la sanzione formale (mancata comunicazione nel caso in cui non sia dovuta l'imposta di registro, in quanto sostituita dalla cedolare secca) sia punita più gravemente del mancato versamento del registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l'opzione per la cedolare (nel qual caso si applica una sanzione pari a 20,10 o 10,05 euro).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2016 - "Costa di più non comunicare la risoluzione della locazione se c’è la cedolare" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego