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23/12/2016 Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016 S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata   Data : 13/04/2016
L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata
A norma del riformulato art. 17 del DPR 131/86, in caso di risoluzione del contratto di locazione, è necessario, entro 30 giorni:
- corrispondere l'imposta di registro (normalmente dovuta nella misura fissa di 67,00 euro);
- comunicare la risoluzione all'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato il contratto di locazione, mediante il modello RLI.
In caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30% o al 15% (se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni) di 67,00 euro.
La mancata comunicazione non è sanzionata, di per sé, salvo il caso in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, ipotesi in cui è dovuta una sanzione pari a 67,00 (ridotta a 35,00 euro ove la comunicazione avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni).
Ciò comporta, però, che la sanzione formale (mancata comunicazione nel caso in cui non sia dovuta l'imposta di registro, in quanto sostituita dalla cedolare secca) sia punita più gravemente del mancato versamento del registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l'opzione per la cedolare (nel qual caso si applica una sanzione pari a 20,10 o 10,05 euro).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2016 - "Costa di più non comunicare la risoluzione della locazione se c’è la cedolare" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego