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11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati   Data : 14/04/2016
L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati
Con la sentenza 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.
Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 sono soggetti passivi d'imposta, tra l'altro, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP (in senso contrario, in passato, tra le altre, Cass. 4663/2014).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che la "forma associativa" della medicina di gruppo (ex DPR 270/2000) possa configurare i tratti dell'associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP ex lege. Pertanto, in tale ipotesi, l'assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.
Fonte: Cass. 13.4.2016 n. 7291 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2016 - "Studi associati sempre soggetti ad IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego