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25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego

Records 2101 to 2110 of 2397
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Titolo: L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati   Data : 14/04/2016
L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati
Con la sentenza 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.
Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 sono soggetti passivi d'imposta, tra l'altro, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP (in senso contrario, in passato, tra le altre, Cass. 4663/2014).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che la "forma associativa" della medicina di gruppo (ex DPR 270/2000) possa configurare i tratti dell'associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP ex lege. Pertanto, in tale ipotesi, l'assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.
Fonte: Cass. 13.4.2016 n. 7291 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2016 - "Studi associati sempre soggetti ad IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego