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22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego

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Titolo: L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati   Data : 14/04/2016
L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati
Con la sentenza 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.
Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 sono soggetti passivi d'imposta, tra l'altro, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP (in senso contrario, in passato, tra le altre, Cass. 4663/2014).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che la "forma associativa" della medicina di gruppo (ex DPR 270/2000) possa configurare i tratti dell'associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP ex lege. Pertanto, in tale ipotesi, l'assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.
Fonte: Cass. 13.4.2016 n. 7291 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2016 - "Studi associati sempre soggetti ad IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego