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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista   Data : 14/04/2016
La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista
Il provv. Agenzia delle Entrate 13.4.2016 n. 54049 ha approvato il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti sulla voluntary disclosure all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del professionista che lo assiste (ex art. 1 co. 133 della L. 208/2015).
Naturalmente, detto modello può essere utilizzato solo dal contribuente che ha presentato la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 della L. 186/2014 (per la disclosure c.d. "internazionale", secondo quanto previsto all'art. 5-quater del DL 167/90).
Si osserva che il soggetto incaricato della presentazione ha l'obbligo di conservare un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, sottoscritto dal professionista e dall'interessato. Inoltre, occorre anche rilasciare al contribuente, contestualmente all'assunzione dell'incarico, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare il modello.
L'utilizzo del canale PEC consente all'Amministrazione finanziaria di dialogare più velocemente con il professionista incaricato e, quindi, con il contribuente.
Infine, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, si segnala che è allo studio del Ministero dell'Economia e delle Finanze la possibilità di riproporre nuovamente la procedura di collaborazione volontaria.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 13.4.2016 n. 54049 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2016 - "Pronto il modello per la notifica degli atti sulla disclosure via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego