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Data Titolo Sezione Autore
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Lo Spesometro diventa fonte di accertamento   Data : 15/04/2016
Lo Spesometro diventa fonte di accertamento
La Guardia di Finanza ha rilasciato ai propri reparti cinque nuovi applicativi informatici e ha aggiornato i dati relativi a due procedure denominate “Spesometro integrato” e “Negozi giuridici”.
Dalla guida operativa allegata alla circolare del Comando generale n. 0120247/2016 emergono i criteri di selezione fissati per determinare l’indice di rischio dei contribuenti. Infatti, nell’ambito dello “Spesometro integrato”, i soggetti IVA sono classificati come “coerenti” se, dal lato attivo, hanno comunicato mediante lo spesometro un ammontare di cessioni inferiore o uguale alle operazioni indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale e, dal lato passivo, se hanno comunicato nello spesometro un ammontare di acquisti inferiore o uguale a quanto indicato nel quadro VF della dichiarazione.
La Guardia di Finanza prenderà in considerazione anche i comportamenti “anomali”, come nel caso del soggetto passivo che ha presentato la dichiarazione IVA senza compilare il quadro VE o VF; o del soggetto che risulta avere almeno un cliente ma non ha presentato la dichiarazione IVA o non ha compilato il quadro VF.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego