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02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Al via l’adempimento collaborativo   Data : 15/04/2016
Al via l’adempimento collaborativo
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54237 del 14.4.2016, ha introdotto le condizioni e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015).
In particolare, possono accedere al regime:
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore ad 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
-le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al DLgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito.
Per richiedere l'accesso, i soggetti con i requisiti devono trasmettere via PEC:
- il modello di adesione allegato al provvedimento;
- la descrizione dell'attività svolta dall'impresa, della strategia fiscale, del sistema di controllo del rischio adottato e delle sue modalità di funzionamento;
-la mappa dei processi aziendali e quella dei rischi fiscali individuati.
Terminata l'attività istruttoria, l'Ufficio comunicherà al contribuente l'esito del controllo dei requisiti, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54237 - Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54749 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2016 - "Operativo l’accesso al regime di adempimento collaborativo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego