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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Al via l’adempimento collaborativo   Data : 15/04/2016
Al via l’adempimento collaborativo
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54237 del 14.4.2016, ha introdotto le condizioni e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015).
In particolare, possono accedere al regime:
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore ad 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
-le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al DLgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito.
Per richiedere l'accesso, i soggetti con i requisiti devono trasmettere via PEC:
- il modello di adesione allegato al provvedimento;
- la descrizione dell'attività svolta dall'impresa, della strategia fiscale, del sistema di controllo del rischio adottato e delle sue modalità di funzionamento;
-la mappa dei processi aziendali e quella dei rischi fiscali individuati.
Terminata l'attività istruttoria, l'Ufficio comunicherà al contribuente l'esito del controllo dei requisiti, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54237 - Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54749 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2016 - "Operativo l’accesso al regime di adempimento collaborativo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego